La VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) è la procedura introdotta in Europa dalla Direttiva 85/337/CEE poi integrata e modificata dalla Direttiva 97/11/CE.
E' una procedura che ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti sull’ambiente, sulla salute e benessere umano di determinati progetti pubblici o privati, nonché di identificare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull’ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente.
Si basa sul principio di prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.
I concetti fondamentali alla base della procedura di VIA (già definiti nella Direttiva 85/337/CEEdel Consiglio delle Comunità europee del 27 giugno 1985 ) sono:
Prevenzione: analisi di tutti i possibili impatti derivati dalla realizzazione dell’opera/progetto, al fine non solo di salvaguardare ma anche di migliorare la qualità dell’ambiente e della vita;
Integrazione: analisi di tutte le componenti ambientali e delle interazioni fra i diversi effetti possibili (effetti cumulativi);
Confronto: dialogo e riscontro tra chi progetta e chi autorizza nelle fasi di raccolta, analisi ed impiego di dati scientifici e tecnici;
Partecipazione: apertura del processo di valutazione all’attivo contributo dei cittadini in un’ottica di maggiore trasparenza (pubblicazione della domanda di autorizzazione e possibilità di consultazione).
In particolare la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti, così come la VAS, è concepita per assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, pertanto comporta la individuazione, la descrizione e la stima degli impatti diretti ed indiretti che un progetto può avere su:
– uomo, fauna e flora;
– suolo, acqua, aria e clima;
– beni materiali e patrimonio culturale;
valutando anche l’interazione tra tali fattori, in modo da poter individuare la soluzione progettuale più idonea al perseguimento degli obiettivi di cui al co. 3 dell’art. 4 del D.L.vo n. 152/2006.
CAMPO DI APPLICAZIONE
La valutazione di impatto ambientale, all’interno della quale si colloca la fase di verifica di assoggettabilità alla VIA stessa come prevede l’art. 19 del D.L.vo n. 152/2006, riguarda i progetti definiti dall’art. 5 come “la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo”, quindi nella nozione di progetto rientrano la costruzione e la modifica degli impianti o delle opere interessate riportate negli Allegati II, III e IV alla Parte II del decreto stesso.